Telemarketing: entrano in vigore le nuove regole!

7 Febbraio 2011

Il Telemarketing e il Registro delle Opposizioni

A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2011 sono entrate definitivamente in vigore le nuove norme sul telemarketing introdotte dall’art.20 bis della Legge 20 novembre 2009 n. 166 di conversione del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Come è noto, la L. n. 166/09 (che ha aggiunto all’art. 130 del D.Lgs. n. 196/03 i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) ha introdotto nel nostro ordinamento il regime del cosiddetto “opt out” in fatto di telefonate commerciali indesiderate, mediante l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni.

In precedenza nel sistema italiano, in materia di telemarketing l’unica regola imperante era la regola dell’opt-in, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo unicamente se si è ottenuto il suo preventivo consenso. Adesso invece, esclusivamente per il settore delle chiamate promozionali con operatore, la regola è l’opt out, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo se quest’ultimo non ha manifestato il proprio dissenso. Pertanto, in caso di silenzio dell’interessato, le società di telemarketing possono legittimamente proporre offerte commerciali per telefono.

Dopo vari rinvii dal 1° febbraio è entrato in vigore il meccanismo dell’opt-out e ci si può adeguare alle nuove norme sul telemarketing iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni (il cd. FUB) gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, che consente agli utenti di dichiarare esplicitamente il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali da teleoperatori.

Perciò adesso gli intestatari di una linea telefonica il cui numero è presente all’interno di elenchi telefonici pubblici possono iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni e possono anche aggiornare i propri dati e/o revocare la loro iscrizione in qualunque momento.

Dal 1° febbraio 2011 le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si e’ iscritto al Registro.
Invece la singola azienda che in passato abbia ricevuto il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato dall’interessato in qualunque momento.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito uno specifico consenso.

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy comporta l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che, nei casi più gravi, potrà raggiungere i 300mila euro.

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Notizia presa da http://postilla.it/ – il blog dei professionisti per i professionisti

 

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